Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3198 del 9 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra i rapporti cosiddetti parasubordinati, soggetti al rito del lavoro, rientra qualsiasi attività che si concretizzi in prestazioni d'opera aventi i requisiti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., cioè della natura personale, della continuazione (reiterazione nel tempo) e della coordinazione (programmazione delle prestazioni ab origine in funzione delle finalità del soggetto beneficiario di esse), non esclusa l'attività consistente nell'esercizio di una professione intellettuale, come quella effettuata da un legale in favore dell'Inam in base a convenzione stipulata a priori tra tale ente e professionista per il conferimento al secondo di un certo numero di incarichi professionali, a nulla rilevando l'eventuale incompatibilità di detta convenzione, quanto alle tariffe, con la normativa regolante la professione forense, poiché ciò attiene ad un accertamento di merito logicamente posteriore alla soluzione della questione di competenza.

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