Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1977 del 21 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto č costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed č in relazione a tale domanda che va determinato chi č vittorioso e chi č soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente č da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli puō essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltā del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

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