Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1497 del 26 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo sia stata non giā sospesa, ma revocata dal giudice dell'opposizione, essa non ritrova efficacia ipso iure con la sentenza di rigetto dell'opposizione, ma occorre che questa sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, dovendo il primo comma dell'art. 653 c.p.c. essere interpretato nel senso che la clausola di provvisoria esecuzione non č necessaria solamente nel caso in cui il decreto sia tuttora esecutivo al momento in cui sopravviene la sentenza e non anche quando la provvisoria esecuzione sia stata revocata nel corso del giudizio, a meno che tale provvedimento non risulti a sua volta revocato dalla sentenza.

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