Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1165 del 15 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 115 c.p.c. — secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e, quindi, porre a base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime — è inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, con l'impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. Pertanto, il giudice non viola detta norma quando si avvalga di fatti allegati e provati da una parte per argomentarne in via di presunzione, ancorché non ne sia stato espressamente chiesto dalla parte stessa, nel qual caso l'altra parte non ha motivo di dolersi, in sede di legittimità, che il giudice del merito abbia fatto ricorso a presunzioni, risultando queste tratte da fatti che tale parte ben conosceva ed in relazione ai quali aveva avuto la possibilità di difendersi.

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