Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1064 del 10 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 409 n. 3 c.p.c., il quale assoggetta al rito del lavoro le controversie inerenti a prestazioni «di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale», trova applicazione pure con riguardo a prestazioni d'opera intellettuale (nella specie: prestazioni di legale esterno in favore dell'Inam) aventi le suindicate caratteristiche, a nulla rilevando la previsione negoziale di compensi inferiori ai minimi stabiliti inderogabilmente dalla tariffa professionale, in quanto la convenzione tra le parti, epurata di siffatto elemento negoziale, contrario a norma imperativa (nella specie: all'art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794), mediante l'automatica inserzione della corrispondente regolamentazione legale, conserva la sua efficacia vincolante).

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