Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6606 del 4 dicembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui le azioni di rivendica e di accertamento di diritti reali immobiliari non danno luogo a litisconsorzio necessario nei confronti di tutti coloro che compossiedono e vantano la comunione del diritto preteso dall'atto, non si applica quando l'azione, soltanto apparentemente diretta all'attuazione di un obbligo ovvero ad un mero accertamento, comporta la necessità di una pronuncia su uno status che si presenta concettualmente unico rispetto a tutti i comproprietari. Pertanto, la domanda diretta a far accertare l'avvenuta usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, poiché, in tale ipotesi, risulta dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il giudice non può conoscere se non in contraddittorio di tutti gli interessati.

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