Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4726 del 26 agosto 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morositā del conduttore la sentenza, con la quale l'adito tribunale, nella parte dispositiva, sospenda il processo fino alla decisione della causa pregiudiziale concernente l'adeguamento del canone, e dichiari, nella parte motiva dello stesso provvedimento, quest'ultima causa devoluta alla competenza del pretore ai sensi dell'art. 45 della L. 27 luglio 1978, n. 392, va considerata, dovendo il dispositivo integrarsi con la motivazione, come declinatoria di competenza in ordine alla domanda di determinazione del canone. Pertanto, ove rispetto a tale domanda il pretore (giudice ad quem) si ritenga invece incompetente a favore del detto giudice a quo, omettendo peraltro di denunciare ex art. 45 c.p.c. il conflitto negativo, la relativa pronuncia č impugnabile con regolamento di competenza anche dalla parte che inizialmente abbia adito il tribunale, e nonostante la sua difforme posizione nel giudizio pretorile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.