Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2069 del 3 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento immobiliare, per mancata sottoscrizione, quale causa invalidante di tutti gli atti esecutivi successivi e collegati, può essere eccepita dalla parte, a norma dell'art. 617 c.p.c., non solo entro i cinque giorni dal pignoramento viziato, ma anche entro lo stesso termine decorrente dal compimento di uso qualsiasi dei menzionati atti susseguenti e può essere altresì rilevata di ufficio dal giudice nel corso del processo esecutivo. Tale principio, tuttavia, deve essere inteso nel senso che la fase esecutiva del procedimento di espropriazione costituisce pur sempre la sede esclusiva per l'operatività invalidante del vizio in parola il quale, conseguentemente, mentre non potrà essere fatto valere con rimedi diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, non potrà né essere rilevata di ufficio dal giudice di cognizione chiamato a pronunziarsi su una opposizione ex art. 615 c.p.c. né, tanto meno, essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità.

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