Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1939 del 29 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione consensuale di un contratto, che l'attore pone a fondamento di una sua pretesa, costituendo fatto successivo al contratto stesso ed estintivo delle obbligazioni da esso derivanti, non č rilevabile ex officio, ma deve formare oggetto di una eccezione «propria», con il conseguente onere probatorio a carico del convenuto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.