Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4130 del 25 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto di competenza promiscua che interessa sia la capitale, sia il luogo dove è stata emessa la sentenza impugnata, così da poter essere legittimamente eseguita, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dagli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio del giudice che ha emanato la pronuncia, i quali devono valersi del servizio postale quando il destinatario della notifica sia domiciliato fuori della sede del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale sono addetti. L'eventuale nullità della notifica del ricorso ad opera di un addetto ad altra sede può ritenersi sanata, con effetto retroattivo, quando il resistente si costituisca, dimostrando con ciò che l'atto ha conseguito la finalità alla quale era preordinato.

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