Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1225 del 3 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'opposizione agli atti esecutivi, avendo carattere funzionale, assoluto ed inderogabile, non può subire spostamenti né essere attratta in quella del giudice superiore, e pertanto, qualora siano proposte, con unico ricorso davanti al pretore, opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, detto giudice, deve comunque giudicare sulla prima, per la quale è esclusivamente competente per materia, e conoscere, invece della seconda soltanto allorché rientri nei limiti della sua competenza per valore.

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