Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5299 del 18 settembre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione al precetto cambiario č regolata dalle disposizioni del codice, salvo le modificazioni del regime processuale imposte dagli artt. 64 e 65 della legge cambiaria applicabile in quanto non sia formalmente incompatibile con le disposizioni generali attualmente vigenti. Pertanto, l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.; ma, allegando la citazione notificata potrā chiedersi con ricorso al presidente del tribunale o al pretore la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio, in base all'art. 64 legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 successivo. Per contro l'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione a mente dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., e sarā lo stesso giudice che, prima dell'eventuale rimessione delle parti avanti al giudice competente, nel merito deciderā in ordine alla sospensione.

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