Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2100 del 1 aprile 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di fallimento non trova ostacolo nel mancato decorso del termine, per l'eventuale sanatoria della situazione di insolvenza, che sia stato concesso al debitore dall'ufficio fallimentare nella fase istruttoria sul ricorso per il fallimento medesimo, atteso che la concessione di tale termine, ricollegabile ad una prassi che non trova riscontro in norme di legge, non fa sorgere alcun diritto od aspettativa giuridicamente protetta.

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