Cassazione civile Sez. II sentenza n. 403 del 19 gennaio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esclusione di un testimone effettuata dalla parte in ossequio all'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell'ammettere la prova, abbia ridotto la lista dei testi sovrabbondanti, č valida anche se le altre parti non vi aderiscano, in quanto la fattispecie dell'esclusione dei testi sovrabbondanti, prevista dal primo comma dell'art. 245 c.p.c., costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto alla rinuncia all'audizione del teste giā ammesso, disciplinata dal capoverso dell'articolo citato.

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