Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3591 del 27 giugno 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio della esecuzione appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione indicato nel terzo comma dell'art. 480 c.p.c., cioč al tribunale o al pretore, a seconda che l'esecuzione riguardi beni immobili o mobili, e, nell'ipotesi in cui il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione immobiliare o mobiliare, deve presumersi che abbia inteso procedere a quella immobiliare se abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede il tribunale, e a esecuzione mobiliare se abbia eletto domicilio in luogo sede di pretura.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.