Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2701 del 11 maggio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'impugnazione non può provvedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado — gravata di appello — in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, però, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma.

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