Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1408 del 23 marzo 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ambito della legittimazione del creditore intervenuto nel processo esecutivo a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per ottenere la dichiarazione di nullità di atti esecutivi, è delimitato, sotto l'aspetto oggettivo, cioè degli atti esecutivi contro i quali il creditore intervenuto è abilitato a proporre l'opposizione, dall'interesse, che necessariamente deve esistere, che il creditore ha alla dichiarazione di nullità dell'atto esecutivo impugnato. Poiché la dichiarazione di nullità del pignoramento comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi, compresi gli interventi di creditori (che sono anch'essi atti esecutivi), travolgendo l'intero processo esecutivo, stante la mancanza di interesse ad agire, in relazione alla tipica situazione giuridica del creditore intervenuto nel processo esecutivo, l'ambito della legittimazione di questo, anche se intervenuto tardivamente, all'opposizione ex art. 617 c.p.c. non si estende al pignoramento.

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