Cassazione civile Sez. III sentenza n. 949 del 25 marzo 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distribuzione della somma ricavata nell'espropriazione immobiliare, le questioni dell'art. 598 c.p.c. sottratte alla competenza del giudice dell'esecuzione ed attribuite a quella del collegio sono esclusivamente quelle sollevate dai creditori o dal debitore, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 596 stesso codice. Conseguentemente, ove il giudice dell'esecuzione, pur in presenza di contestazioni del debitore, abbia con ordinanza ripartito tra i creditori la somma ricavata, siffatto provvedimento può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per le ragioni tempestivamente dedotte all'udienza.

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