Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2190 del 8 luglio 1971

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella responsabilitą contrattuale concorrono a perfezionare la fattispecie produttiva del diritto al risarcimento un fatto costituente violazione di un'obbligazione contrattualmente assunta, un concreto danno ed il rapporto di causalitą fra tali due entitą.

(massima n. 2)

Il fenomeno del risarcimento del danno e gli elementi di cui dipende il relativo diritto sono sostanzialmente identici nella responsabilitą contrattuale e in quella extracontrattuale, distinguendosi le due forme di responsabilitą essenzialmente per la natura della norma violata.

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