Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1163 del 22 aprile 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Non possono validamente essere comminati termini perentori non previsti espressamente dalla legge od alla cui fissazione il giudice non sia espressamente autorizzato dalla legge, tuttavia la previsione di un termine perentorio può risultare da una norma di carattere generale. Nella ipotesi di causa principale connessa a domanda riconvenzionale, il giudice adito in tanto si spoglia della cognizione della riconvenzionale in quanto afferma la competenza di altro giudice a conoscere di essa. Conseguentemente, la norma generale applicabile nella fattispecie è l'art. 50 c.p.c. che prevede l'estinzione del processo non riassunto avanti al giudice dichiarato competente entro il termine fissato con il provvedimento del giudice a quo, ovvero, in difetto di fissazione, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il pretore, decidendo la causa principale, aveva anche assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione davanti al tribunale della causa riconvenzionale eccedente la sua competenza).

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