Cassazione civile Sez. I sentenza n. 249 del 6 febbraio 1970

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ipotesi, in cui il giudice dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, pur riconoscendo dovuta l'intera somma ingiunta, escluda le spese liquidate nel decreto, č pur sempre un caso di accoglimento parziale dell'opposizione, posto che le dette spese costituiscono un accessorio del debitum e fanno parte anche esse della pronuncia imperativa del giudice contenuta nel decreto.

(massima n. 2)

Nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione, l'art. 653, secondo comma, c.p.c., pur precisando che il titolo esecutivo č costituito dalla sentenza, data la sopravvenuta inefficacia del decreto, fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione giā compiuti in base al decreto, limitatamente alla somma di denaro ed alla quantitā di cose riconosciute nella sentenza. Nel concetto di atto esecutivo, di cui č statuita in tal caso la conservazione degli effetti, rientra anche la iscrizione di ipoteca, che č anch'essa uno dei possibili effetti dell'esecutivitā del decreto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.