Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2521 del 9 luglio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di opposizione agli atti esecutivi basata sul presupposto che nelle specie dovesse essere osservata, anziché la forma dell'espropriazione presso terzi, la forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, perché soltanto dalla validità e congruità della forma di pignoramento adottata sorge la soggezione del terzo all'esecuzione (soggezione che importa l'indisponibilità delle cose e dei crediti pignorati presso il terzo, l'assunzione di qualità di custode, l'obbligo di comparire e di rendere la dichiarazione prevista dalla legge; obblighi dai quali possono sorgere le eventuali parentesi di cognizione ordinaria previste dall'art. 548 c.p.c., in cui per altro riflesso il terzo è litisconsorte necessario).

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