Cassazione civile sentenza n. 1694 del 17 maggio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il giudice di appello abbia irritualmente disposta l'integrazione del contraddittorio ed abbia pronunciato nel merito, invece di rimettere la causa al primo giudice, la Corte di cassazione non deve annullare senz'altro la sentenza di appello e rinviare la causa al giudice di primo grado, ma deve esaminare, anche di ufficio, le questioni attinenti al litisconsorzio e, ove ritenga inammissibile o inattuali le lacune, deve procedere all'esame degli altri motivi del ricorso.

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