Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2757 del 15 ottobre 1960

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento tecnico preventivo, disposto a norma degli artt. 696 e ss. c.p.c. pur se non contenga la verifica dell'identitą della cosa, offre sempre, attraverso la descrizione della cosa esaminata, utili elementi per stabilire l'identitą della cosa, i quali possono anche, nel loro insieme, esaurire le esigenze della prova, specialmente quando nel corso del giudizio, l'altra parte si limiti ad una generica contestazione, non indicativa di alcuna specifica divergenza o diversitą della cosa sottoposta ad esame di quella venduta. L'instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva, avente carattere cautelare e conservativo, ha efficacia interruttiva della prescrizione.

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