Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38431 del 10 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilitą del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, cosģ introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietą estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimitą deve riguardare uno o pił specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza.

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