Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10607 del 8 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilitą della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.