Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 29413 del 27 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. č configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormitą e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialitą dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertą di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art.521, cod.proc.pen., con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale).

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