Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24230 del 4 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilitą dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalitą, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umiditą, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietą dei condomini.

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