Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 15975 del 18 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, č disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensė il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.

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