Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17603 del 5 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non č riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltā di proporre eccezioni, in quanto la possibilitā di chiedere la risoluzione č connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

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