Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19261 del 19 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata.

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