Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23850 del 2 ottobre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione di reintegrazione č idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontā di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio.

(massima n. 2)

Il decreto di espropriazione č idoneo a fare acquisire la proprietā piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attivitā corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilitā di un nuovo possesso "ad usucapionem", č necessario un atto di "interversio possessionis". (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.