Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26518 del 19 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizioni di legittimitą delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalitą della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del 2008 di attuazione della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2004 che, al di fuori di uno strumento urbanistico, aveva disposto che non fossero previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).

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