Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30708 del 27 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stesso (come quelli connessi alla condotta idrica e termica). Pertanto, non rientra in tale nozione il vano scale, il quale č parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica.

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