Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10287 del 4 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Incorre nella violazione del dovere di fedeltą, di cui all'art. 2105 c.c., il dipendente di un'azienda commerciale che, avvalendosi di un'associazione di dipendenti da lui stesso costituita e presieduta, svolga attivitą concorrente con quella della datrice di lavoro, acquistando prodotti da quest'ultima, al prezzo scontato praticato ai dipendenti, e rivendendoli a terzi a prezzo maggiore, seppure scontato rispetto al prezzo praticato dall'azienda nei confronti della clientela.

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