Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22786 del 7 ottobre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto d'opera, la previsione della possibilitā di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi č possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltā fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltā di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessitā di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.

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