Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16768 del 12 agosto 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all'utilitą dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell'obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l'operativitą della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontą o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autoritą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.