Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10127 del 6 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice o della composizione del collegio giudicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia manifestato il consenso all'utilizzabilitą, sia stata messa in condizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le domande ritenute necessarie.

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