Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26301 del 25 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.

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