Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36672 del 24 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova č incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontā dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.