Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31632 del 27 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, quella che nel momento in cui esso viene adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere.

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