Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 5092 del 5 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non e` riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio udicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensģ alla mera valutazione delle condizioni di proponibilita` o ammissibilita` del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge.

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