Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11318 del 10 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che eccepisca la non integritą del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualitą di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualitą. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" č tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di ereditą ad opera dello stesso.

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