Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 11729 del 11 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo.

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