Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13108 del 24 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.

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