Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 20924 del 7 settembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.

(massima n. 2)

La conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell’istanza sospensiva proposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, permanendo l’interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo.

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