Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5604 del 7 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.

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