Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13163 del 25 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.

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