Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 12460 del 17 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di controversie tra socio e cooperativa l’art. 5, comma 2, della l. n. 142 del 2001, come sostituito dall’art. 9 della l. n. 30 del 2003, contempla la competenza del tribunale in composizione ordinaria limitatamente alle “controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica”, senza che detto assetto normativo sia stato mutato dalla l. n. 27 del 2012, posto che il principio della forza di attrazione del rito del lavoro, di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c., costituisce regola cui deve riconoscersi carattere generale e preminente, per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del giudice del lavoro in una controversia ove il “petitum” era costituito dalla richiesta di condanna della società committente, reale datrice di lavoro, al pagamento dei corrispettivi in favore dei soci–lavoratori, anche se in solido con alcune società interposte, ritenendo irrilevante l’ulteriore domanda diretta all’accertamento della simulazione del rapporto di lavoro mediante lo schema cooperativistico).

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