Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 14495 del 9 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullitą che ha determinato il rinvio.

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